Anagrafe pubblica degli eletti: le leggi in vigore

Samuele Animali è il Difensore Civico Regionale, una vecchia conoscenza per chi legge Popinga, visto che a lui Gianluigi Mazzufferi si è ripetutamente rivolto sulla questione legalità e trasparenza alla Regione Marche.
Oggi l’avv. Animali ci ha gentilmente offerto un dettagliato parere tecnico riguardo alla possibile istituzione di una Anagrafe Pubblica degli Eletti, iniziativa nazionale che abbiamo segnalato a luglio.
Buona lettura.

La materia indicata in oggetto è regolata dalla Legge 5 luglio 1982, n. 441, recante “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti”.

Gli articoli 1 e 12 della citata legge definiscono i soggetti destinatari della normativa.

L’elenco è tassativo e comprende:

  1. membri di Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
  2. Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri e Sottosegretari di Stato;
  3. Consiglieri Regionali;
  4. Consiglieri Provinciali;
  5. Consiglieri di Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a centomila abitanti ( ora 50.000 per effetto delle modifiche di cui all’articolo 26 della Legge n. 816/85);
  6. Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori delegati e Direttori generali di Istituti e di Enti Pubblici, anche economici, la cui proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri o a singoli Ministri;
  7. Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori delegati e Direttori generali delle Società al cui capitale concorrono lo Stato o gli Enti pubblici, nelle varie forme d’intervento o di partecipazione, per un importo superiore al 20%;
  8. Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori delegati e Direttori generali degli Enti o Istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o gli Enti pubblici in misura superiore al 50% dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecentomilioni;
  9. Direttori generali delle Aziende Autonome di Stato ( ora S.p.A.);
  10. Direttori generali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a centomila abitanti ( ora 50.000 per effetto delle modifiche di cui alla legge n. 816/85).

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della Legge n. 441/1982, i soggetti sopra indicati sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetta all’imposta sui redditi delle persone fisiche; una dichiarazione concernente le ultime spese elettorali sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici, messi a disposizione del partito o della formazione politica di cui fanno parte.

Nel caso d’inadempienza, l’interessato è soggetto a diffida ad adempiere (articoli 7 e 14 della Legge n. 441/1982).
Le dichiarazioni sono soggette a pubblicazione in apposito bollettino e tutti gli elettori hanno diritto a prenderne visione ( articoli 8 e 9 della Legge n. 441 / 1982).

Come ben sa, la Regione Marche ha varato la Legge Regionale 3 marzo 1984, n. 4, nella quale sono state recepite le disposizioni contenute nella Legge n. 441/1982.

L’ambito di applicazione della L. R. n. 4 /1984 comprende:

a) Consiglieri regionali;

b) Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori delegati e Direttori generali di Istituti e di Enti pubblici, anche economici, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino al Consiglio Regionale, alla Giunta o al Presidente della Giunta Regionale delle Marche;

c) Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori delegati e Direttori generali delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione Marche concorra, in qualsiasi forma, in misura superiore al 20%;

d) Presidenti, Vicepresidenti, Amministratori delegati e Direttori generali degli Enti o Istituti privati, al cui finanziamento la Regione Marche concorra in misura superiore al 50% dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, sempre che queste superino la somma annua di Lire 500.000.000.

Ai sensi dell’articolo 2 della L. R. n. 4 / 1984, i soggetti obbligati soggiacciono ai medesimi adempimenti, previsti dall’ articolo 2 della L. n. 441/ 1982.
Anche in questo caso, l’articolo 6 della L. R. 4 /1984 stabilisce che l’eventuale inadempienza da parte dei soggetti interessati sia suscettibile di diffida ad adempiere da parte del Presidente del Consiglio Regionale.

Le dichiarazioni vanno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche ( articolo 7 L.R. n. 4/1984).

Per quanto riguarda i Comuni, soggetti all’obbligo di pubblicità dei dati in questione, si segnala che, in conformità delle disposizioni contenute nell’articolo 1 della Legge n. 441/1982, sono tenuti ad ottemperare i capoluoghi di Provincia ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Nelle Marche, oltre ai 5 capoluoghi, risulta soggetto all’obbligo di legge il Comune di Fano.

Gli Enti in questione , in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 6 del Tuel (d.lgs. n.267/2000), debbono adeguare i propri statuti comunali alla normativa statale, stabilendo, altresì, le dovute forme d’accesso ai cittadini alle informazioni.

Con successivi regolamenti comunali debbono esserne compiutamente disciplinate le funzioni (articolo 7 del Tuel).

Allo stesso modo debbono contenersi le società partecipate, le aziende pubbliche e gli altri organismi di cui all’articolo 12, punto 5) della L. n. 441/1982.

Va da sé che, qualora i soggetti interessati omettano di ottemperare agli obblighi di legge saranno rispettivamente sottoposti a diffida da parte degli organi statutariamente previsti.

Gli altri Comuni debbono ritenersi obbligati soltanto quando abbiano in Statuto una disposizione che prevede quanto sopra e nei limiti di quanto ivi previsto.

Con i migliori saluti
Samuele Animali

3 pensieri riguardo “Anagrafe pubblica degli eletti: le leggi in vigore”

  1. “Gli altri Comuni debbono ritenersi obbligati soltanto quando abbiano in Statuto una disposizione che prevede quanto sopra”.
    Il Comune di Senigallia, non essendone obbligato, in Consiglio Comunale, ha approvato un Regolamento ad hoc che prevede quanto sopra.
    Lo sta applicando ?
    Nessun Consigliere dice nulla ?
    Hai voia a fà le norme se poi tutti gli “eletti” se ne sbattono !
    Bucaniere

  2. Scusate l’OT ma vorrei esprimere il mio cordoglio per la morte dei sei soldati italiani in missione di pace in Afghanistan. L’Italia dev’essere fiera di quei martiri!
    P.S. Dei soldati italiani ho potuto apprezzare l’alta professionalità, il rispetto per i civili e le doti di umanità durante le due missioni militari italiane incaricate di proteggere l’ordine pubblico nell’Albania postcomunista.

  3. A nessuno piace l’idea che ci siano situazioni che richiedono l’impiego di militari.
    Si possono avere le idee più distanti sull’opportunità o meno di partecipare alle cosiddette missioni di pace.
    Ma troppo spesso siamo noi i primi a tenere poco in considerazione le capacità dei nostri soldati.
    Al di là di ciò che posso pensare della missione in Afghanistan, sono onorato dell’apprezzamento ai nostri militari espresso, e perdipiù per esperienza personale, da uno straniero.
    Grazie Ritvan.

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