Anagrafe pubblica degli eletti: a Senigallia c’è (forse)

Si tratta della delibera del Consiglio Comunale n° 95 del 26 aprile 1994, che ha approvato il “Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e dei rappresentanti comunali in enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune o da esso dipendenti e controllati“. Puoi scaricare l’intero atto qui.

I 12 articoli prevedono l’obbligo, per i consiglieri comunali, di pubblicare annualmente reddito e patrimonio propri. Stesso trattamento per i “nominati” in “enti,  aziende  ed  istituzioni operanti nell’ambito del Comune o da esso dipendenti e controllati“, ma anche per coniugi e figli dei consiglieri, “se gli stessi vi consentono“.

Ecco perché ho appena chiesto al Sindaco quanto segue:

  1. se tale regolamento sia ancora valido, se sia stato successivamente modificato e, se si, da quale delibera;
  2. se è mai stato pubblicato il Bollettino istituito dal citato regolamento all’art.10, ed in particolare se è stato pubblicato nel corrente anno 2009;
  3. se i consiglieri comunali attualmente in carica abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal citato regolamento, e se è stata data formale comunicazione come previsto dagli artt. 6 e 7 del citato regolamento.

Ecco il testo integrale del regolamento approvato nel 1994 dal Consiglio Comunale di Senigallia.

***

REGIONE MARCHE

PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI SENIGALLIA

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEI RAPPRESENTANTI COMUNALI IN ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL’AMBITO DEL COMUNE O DA ESSO DIPENDENTI E CONTROLLATI.

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

I Consiglieri comunali di Senigallia sono tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 23, punto 5), dello Statuto comunale e secondo le norme del presente Regolamento.

Allo stesso obbligo sono soggetti i rappresentanti del Comune di cui all’art. 17, lettera o), dello Statuto e secondo le disposizioni del successivo art. 11.

ART. 2

OBBLIGHI AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE ALLA CARICA

I consiglieri, entro tre mesi dalla proclamazione sono tenuti a depositare presso il Segretario Generale del Comune:

1)     una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobìli scritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”;

2)     copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fìsiche;

3)     gli adempimenti di cui al presente articolo concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

ART.3

OBBLIGHI ANNUALI DURANTE LA CARICA

Il consigliere in carica dovrà ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all’art. 2 determinata nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.

ART. 4

OBBLIGHI SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DELLA CARICA

Il consigliere, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, è tenuto a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui all’art. 2 intervenute dopo l’ultima attestazione.

Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, lo stesso consigliere è tenuto a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fìsiche.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

ART. 5

MODULI DELLE DICHIARAZIONI E DEGLI ATTESTATI PATRIMONIALI

Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuate sui moduli rilasciati dal Segretario Generale del Comune secondo modelli appositamente predisposti.

ART. 6

DIFFIDA AD ADEMPIERE

Decorsi i termini previsti dai precedenti artt. 2 e 3 il Sindaco diffida il consigliere inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida stessa.

Se il consigliere diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma, il Sindaco chiederà di iscrivere fra gli oggetti all’ordine del giorno della prima riunione consiliare l’argomento.

Il Presidente dà comunicazione al Consiglio e sulla comunicazione il Consigliere interessato può fornire le sue motivazioni. Al consigliere cessato dalla carica, che non abbia adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 4, sono applicabili i provvedimenti previsti nel presente articolo, previa diffida e con facoltà di presentare le proprie motivazioni per iscritto.

ART. 7

REGOLARIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Se il consigliere ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, depositando tuttavia dichiarazioni o documenti incompleti, il Sindaco provvedere ad assegnarli un termine per la regolarizzazione degli atti.

ART. 8

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE DEGLI ELETTORI

Tutti i cittadini iscrìtti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto a conoscere le dichiarazioni e le attestazioni previste agli artt. 2, 3 e 4 dei presente Regolamento.

Il diritto di cui al comma precedente è esercitato mediante richiesta al Segretario Generale del Comune di copia del “Bollettino” di cui al successivo art. 10.

ART.9

OBBLIGHI DEI  RAPPRESENTANTI  DEL COMUNE NOMINATI  DAL CONSIGLIO (E/O DESIGNATI)

Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 si applicano nei confronti dei rappresentanti del Comune in enti,  aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune o da esso dipendenti e controllati di cui all’art. 17, lettera o), della Statuto comunale e che non rivestano la carica di consiglieri.

Se il soggetto diffidato non adempie nel termine di quindici giorni dalla diffida, il Sindaco chiederà al presidente del Consiglio Comunale di iscrivere l’argomento all’ordine del giorno della prima seduta.

La richiesta di iscrizione all’ordine del giorno, prima, e l’avviso di convocazione, poi, vanno comunicati all’interessato onde consentirgli di far inserire le proprie eventuali motivazioni da inserire nella pratica.

ART. 10

BOLLETTINO    PER    LA    PUBBLICITÀ’    DELLA    SITUAZIONE    PATRIMONIALE    DEI CONSIGLIERI E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI

E’   istituito   il   ”Bollettino”   del   Comune   di   Senigallia   per   la   pubblicità   della   situazione patrimoniale dei consiglieri e degli altri soggetti obbligati.

Il “Bollettino” ha periodicità annuale e dovrà riportare, per ciascun soggetto obbligato, tutte le notizie – per riepilogo – relative alle dichiarazioni, alle attestazioni ed alle variazioni.

La pubblicazione all’Albo Pretorio deve avvenire entro due mesi dalla scadenza del termine dì cui all’art. 2. Della pubblicazione e del rilascio delle copie del “Bollettino” di cui al presente articolo è responsabile il Segretario Generale.

ART. 11

Ai consiglieri del Comune di Senigallia sono applicate le norme sull’obbligo di dichiarazione preventiva e di rendiconto riguardanti le spese elettorali con le modalità previste dall’art. 30 della legge 25/3/1993 n. 81.

I delegati delle liste di candidati per l’elezione del consiglio comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la  campagna   elettorale  del sindaco e della lista dei consiglieri, con l’indicazione  della provenienza dei fondi di copertura.

La dichiarazione contiene l’impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro giorni 60 dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d’opera ed i mezzi di finanziamento.

La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all’albo pretorio per il periodo di giorni 30.

ART. 12

NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Entro tre mesi dalla esecutività del presente Regolamento i Consiglieri in carica ed i soggetti indicati all’art. 9 sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui all’art. 2.

16 pensieri riguardo “Anagrafe pubblica degli eletti: a Senigallia c’è (forse)”

  1. Sono curioso delle risposte che potrà dare il Sindaco.
    Bravo Marco.
    Certo che i Consiglieri Comunali tutti ci fanno una figura di m….

  2. Ho verificato, proprio stamattina, che il suddetto regolamento è tuttora formalmente vigente ma è rimasto inapplicato da almeno cinque anni. Gli uffici preposti hanno faticato a giustificare questa mancanza, non nascondendo un certo imbarazzo. Dopo alcuni approfondimenti, il dirigente dei Servizi Generali ha concluso che la delibera è stata di fatto annullata dalla legislazione nazionale e regionale prodotta successivamente al 1994, citando espressamente il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L) e la legge sulla privacy.

    Che ve ne pare?

  3. Incredibile : delibera di fatto annullata dalla legislazione successiva al 1994 ?
    Il Testo Unico degli Enti Locali è del 2000 e la legge sulla privacy è del 1996.
    Entrambe aggiornate e/o modificate ( per esempio la privacy con testo unico del 2003) varie volte.
    Ma fino al 2004 a Senigallia i dati venivano raccolti, poi improvvisamente ci si sarebbe accorti che la delibera  era stata annullata ?!
    A parte il fatto che nessuna delibera di Consiglio può essere annullata se non revocata dallo stesso organo, si vorrebbe forse sostenere che esistono legislazioni che ne impedirebbero l’applicazione ?!
    Io chiederei l’intervento del Garante, di Brunetta e magari di Visco.
    Od occorre un’azione legale nei confronti degli inadempienti  ?
    Le “giustificazioni degli uffici preposti” stanno a zero, pretendi la risposta ufficiale del Sindaco.
    Bucaniere

  4. Leggo dal sito del Garante della Privacy che:

    Non vi è alcuna incompatibilità tra le nuove disposizioni in materia di dati personali e le norme in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, in particolare con la legge 441 del 1982 che obbliga i parlamentari, i componenti del Governo, i consiglieri regionali, provinciali e dei maggiori comuni, i manager pubblici e i magistrati a rendere pubbliche periodicamente, attraverso gli appositi bollettini, le loro situazioni patrimoniali (Bollettino del n. 3/gennaio 1998,  pag. 60)

  5. Certo che non c’è incompatibilità alcuna !
    La trasparenza nella pubblica amministrazione viene prima di tutto.
    Ma insisto, i consiglieri comunali sono tutti conniventi ?
    Anche coloro che hanno più volte (e giustamente) attaccato dirigenti comunali che magari non fornivano puntualmente documenti vari ?
    Su queste gravissime violazioni non hanno nulla da dire ?
    Perchè tocca anche loro ?
    Marco, insisti sulla richiesta di risposta da parte del Sindaco.
    Bucaniere 

  6. La  penso come il Bucaniere: per un pubblico amministratore questa pubblicità, questa trasparenza dovrebbe essere sacrosanta.

    Oltre la richiesta al Sindaco suggerisco a Marco di inviare una mail personale a ciascun consigliere (se proprio non l’avessero o non fosse nota è sufficiente lasciare una lettera ai soliti messi!).

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  11. Scrivevo poco fa che il Prefetto che si dovrebbe vergognare in quanto “non ha dato il minimo cenno di risposta al cittadino Marco Scaloni“.
    E il Sindaco di Senigallia, Luana Angeloni, che ha da oltre due mesi questa civile richiesta sul suo tavolo ? Perchè mai non ha dato nemmeno  un semplice cenno di riscontro?
    In questo caso non segnaleremo nulla al Ministro Brunetta, ma agli elettori senigalliesi. Certo Lei non si presenterà alle prossime elezioni, ma il suo “delfino” si!

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