Il Difensore Civico: quel regolamento va rispettato

I Consiglieri Comunali assicurano informazioni sulle personali condizioni finanziarie, provvedendo a notificare il proprio stato patrimoniale ed economico, secondo le norme del regolamento. (art. 30, comma 6, dello Statuto Comunale di Senigallia)

Al Difensore Civico regionale, avv. Samuele Animali, abbiamo chiesto un parere riguardo alla pubblicità dello stato patrimoniale e finanziario dei consiglieri comunali di Senigallia, ed in particolare su due questioni:

  1. se il Regolamento approvato nel 1994 sia ancora valido e vigente;
  2. se l’accesso alla situazione patrimoniale di una qualsiasi persona, ed in particolare di un consigliere comunale, sia libero, ovvero se tale informazione sia di pubblico dominio, ed eventualmente con quali limitazioni.

Ecco quanto ha gentilmente risposto l’ombudsman regionale, che ringraziamo di cuore.

Per quanto attiene il primo punto, fintanto che la disposizione risulta contenuta nello statuto comunale (art. 30 comma 6), va rispettata. Del pari dovrebbe essere valido, seppure inapplicato, anche il regolamento di cui alla delibera del 1994, proprio in forza della sopra citata disposizione che si chiude con la frase “… secondo le norme del regolamento”. Non vi è motivo di ritenere che le normative citate dall’amministrazione (legge sulla privacy e Testo Unico degli Enti Locali, ndr) comportino un abrogazione automatica del regolamento per quanto non incompatibile.

Per quanto riguarda l’accessibilità alle informazioni che attengono alla situazione patrimoniale anche di consiglieri comunali, il cittadino può avvalersi dell’art. 69 del d.P.R. n. 600/1973. Questo articolo disciplina la pubblicità degli elenchi dei contribuenti e, in particolare, demanda all’Amministrazione finanziaria la pubblicazione di alcuni elenchi di contribuenti, “depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati“.

L’art. 69 del d.P.R. n. 600/1973, ancorché parzialmente modificato dalla legge n. 431/1991, reca “una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti” “operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali” (v. provvedimento del 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, nota dell’Autorità del Garante della privacy del 13 ottobre 2000, cit., nonché provvedimento del 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728). Il Garante ha evidenziato che, “come è desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorità in materia di trasparenza, non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità di dati previste per finalità di interesse pubblico o della collettività” (v., in particolare, provvedimento del 2 luglio 2003, cit.). Come ricorderà la pubblicazione su internet dei medesimi dati aveva invece creato diverse perplessità, ma solo in quanto compiuta indiscriminatamente e per questo non ricollegabile alla sussistenza di un particolare interesse pubblico.

Nella deliberazione del Garante n. 23 del 14/06/2007, al punto 6.2 è ben evidenziato come un ampio regime di conoscibilità sia previsto da specifiche disposizioni legislative anche per le situazioni patrimoniali di parlamentari e consiglieri di enti locali, seppure mediante differenti modalità di diffusione.

Va infine precisato che le amministrazioni non possono conoscere l’integrale contenuto delle dichiarazioni dei redditi, nelle quali possono essere contenute informazioni eccedenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati, alcune delle quali aventi natura “sensibile” (vedi alcune tipologie di spese per le quali sono riconosciute apposite detrazioni d’imposta).

avv. Samuele Animali
ombudsman regionale

un parere al riguardo, in particolare se conferma quanto detto dal suddetto dirigente.
In secondo luogo, le chiedo se le risulta che la situazione patrimoniale di una persona qualsiasi, e in particolare di un consigliere comunale, è già una informazione di pubblico dominio, alla pari delle denunce dei redditi sulle persone fisiche. In altre parole se tali informazioni siano accessibili liberamente da chiunque, senza che occorra una specifica delibera di consiglio comunale.

2 pensieri riguardo “Il Difensore Civico: quel regolamento va rispettato”

  1. Bene Marco, il Difensore Civico Regionale ha parlato forte e chiaro.
    Ma i Consiglieri comunali non si attivano ?!
    Ora, se non arriveranno risposte nemmeno  dal Difensore Comunale e dal Sindaco, occorrerà pensare ad una causa d’interesse pubblico, come prevede il Testo Unico degli Enti Locali.
    Bucaniere

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