Situazione patrimoniale degli amministratori di Senigallia

Premesso che:

  • La delibera di Consiglio Comunale n° 95 del 1994 ha approvato il “Regolamento per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e dei rappresentanti comunali in enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune o da esso dipendenti e controllati”; lo stesso prevede che siano resi pubblici la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi dei Consiglieri Comunali, nonché del coniuge non separato e dei figli conviventi del Consigliere, se gli stessi vi consentono.
  • Detto Regolamento risulta ad oggi vigente.
  • L’art. 30, comma 6, dello Statuto Comunale di Senigallia così recita: “I Consiglieri Comunali assicurano informazioni sulle personali condizioni finanziarie, provvedendo a notificare il proprio stato patrimoniale ed economico, secondo le norme del regolamento.”.
  • Nello scorso mese di ottobre, ai sensi dell’art. 8 del suddetto Regolamento, mi sono recato presso l’Ufficio Affari Istituzionali del Comune di Senigallia chiedendo copia dell’ultimo Bollettino, così come previsto dall’art. 10 dello stesso regolamento; tale Bollettino non risultava rintracciabile.
  • Il 5 di ottobre ho chiesto un parere direttamente al Garante per la protezione dei dati personali, il quale mi ha rimandato a suoi pronunciamenti già pubblicati, in particolare a quello in cui si afferma che “non vi è alcuna incompatibilità tra le nuove disposizioni in materia di dati personali e le norme in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione“.
  • Il 25 ottobre ho inviato una lettera al Prefetto di Ancona informandolo della questione, e chiedendo il suo sostegno affinché “la delibera del Consiglio Comunale di Senigallia n° 95 del 26/4/1994 trovi piena applicazione in tempi ragionevoli“.
  • L’11 di novembre, da me interpellato, il difensore civico regionale avv. Samuele Animali ci fornisce il suo parere nel merito: il regolamento va rispettato.
  • Nel corso della riunione del 24 novembre scorso della I Commissione (Affari Istituzionali) del Consiglio Comunale, il consigliere Daniele Corinaldesi ha affermato che la documentazione gli era stata richiesta fino al 2003 ma a lui non risultava che la stessa fosse stata mai resa pubblica, come invece prevede il regolamento (art. 10).
  • Il Presidente del Consiglio Comunale, Silvano Paradisi, con una lettera inviata il 24 novembre 2009 a tutti i Consiglieri Comunali, li ha invitati “a presentare l’ultima denuncia dei redditi, in copia, ed una dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale (art.2 Reg.to) entro 30 giorni dal ricevimento della presente direttamente alla segreteria generale“.
  • Nello scorso mese di Dicembre, rispondendo ad una mia sollecitazione, attraverso il sito internet istituzionale del Comune, il Sindaco Luana Angeloni ha dichiarato che “Fino all’anno 2004 la situazione patrimoniale dei consiglieri comunali è stata raccolta e resa disponibile”, aggiungendo anche che “negli anni successivi, a causa di alcune modifiche intervenute nell’organizzazione interna e nell’attribuzione delle conseguenti funzioni, gli uffici non hanno più richiesto l’invio della documentazione”.
  • L’art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali prevede che il mancato rispetto di un Regolamento Comunale sia sanzionato da 25 a 500 euro, mentre la legge n. 689/1981 indica il Sindaco come “organo competente a irrogare la sanzione amministrativa“.
  • L’11 gennaio 2010 inoltro al Sindaco, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Ancona, un rapporto in cui riassumo la questione e chiedo il pieno rispetto della norma, ed in particolare che il Sindaco svolga il ruolo di “controllore” che la legge gli riserva, in quanto “deve responsabilizzare uffici e amministratori al rispetto del Regolamento“.
  • Il Comune di Senigallia risponde il giorno seguente, 12 gennaio, con argomentazioni deboli e senza soddisfare molte delle richieste da noi avanzate, aggiungendo che il Presidente del Consiglio Comunale, Silvano Paradisi, “ha fatto pervenire anche un sollecito ai Consiglieri che, scaduto il termine dei 30 gg dalla prima richiesta, non hanno ancora inviato la documentazione richiesta“.
  • Al 12 di gennaio, risulta che solamente 6 consiglieri su 31 abbiano trasmesso i propri dati, come richiesto. I restanti 25 sono diffidati a farlo entro 15 giorni.
  • Al 15 gennaio altri 6 consiglieri hanno adempiuto all’obbligo di presentazione dei dati dopo che il Presidente del Consiglio Comunale, Silvano Paradisi, ha spedito loro la formale “diffida ad adempiere”.
  • Il 17 gennaio il difensore civico regionale, avv. Samuele Animali, ci fa avere un suo parere circa le argomentazioni con le quali il Comune di Senigallia ha giustificato la violazione del Regolamento; nella sostanza, l’avv. Animali smonta le tesi del Comune.
  • Il 24 gennaio scrivo nuovamente al Prefetto di Ancona, presentandogli le argomentazioni contrarie alle precisazioni del Comune del 12 gennaio.
  • Il 3 febbraio faccio protocollare al Comune una mia richiesta di accesso ai dati raccolti fino al 2008 in parziale ottemperanza alla delibera 95/1994, ai sensi della legge 241/90 (legge sul diritto di accesso ai documenti amministrativi).
  • Lo stesso giorno, il 3 febbraio, apprendo che tutti e 31 i Consiglieri comunali hanno presentato i propri dati nella mani del Presidente del Consiglio Comunale; così anche 3 dei “nominati” in enti collegati al Comune; mancano all’appello gli altri; non sappiamo quando tali dati verrano resi pubblici.
  • Il 9 febbraio il Comune emana un comunicato stampa nel quale afferma che “presso l’Ufficio Attività Istituzionali dei Servizi Generali del Comune di Senigallia è ufficialmente disponibile un bollettino del Comune di Senigallia dove è stato depositato, per la consultazione dei cittadini interessati, il dato riguardante la pubblicità della situazione patrimoniale (reddito imponibile) dei consiglieri comunali“. Il giorno successivo i maggiori quotidiani locali pubblicano i dati, che comprendono anche quelli degli assessori in carica.
  • Il 19 febbraio, in risposta ad una richiesta del consigliere comunale Alessandro Cicconi Massi, l’Ufficio Affari Istituzionali comunica che i dati raccolti dal 1994 al 2004, probabilmente a causa di un trasferimento dell’archivio comunale, non risultano rintracciabili; tuttavia gli uffici continueranno le ricerche.
  • Il 23 febbraio il Sindaco risponde alla nostra lettera del 11 gennaio, ribadendo le argomentazioni formulate al Prefetto, argomentazioni già smontate dal difensore civico.
  • Il 3 marzo arriva ufficialmente dal Comune l’ammissione che i dati dal 1994 al 2002 sono introvabili, forse persi negli spostamenti d’archivio. Al contempo, sono resi disponibili i dati del 2003 e 2004, nella forma del bollettino come da noi richiesto.

Chiediamo:

  • che, ai sensi dell’art. 7 bis del Testo Unico degli Enti Locali e dell’articolo 17 della legge n. 689/1981, il Sindaco proceda ad applicare le dovute sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 95 del 1994.
  • che, riguardo alla documentazione raccolta dal 1994 al 2004, nel caso in cui la stessa non fosse stata mai resa pubblica, il Sindaco dia mandato di procedere immediatamente alla pubblicazione del Bollettino come previsto dal Regolamento in oggetto (art. 10) per tutti gli anni compresi tra il 1994 e il 2004;
  • che il Sindaco dia mandato gli uffici comunali a che tali Bollettini siano liberamente consultabili, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di accessibilità degli atti amministrativi, nonché del Regolamento in oggetto (art. 8);
  • che, riguardo agli anni compresi tra il 2004 e il 2008, si chieda a coloro che sono tenuti all’osservanza delle disposizioni del Regolamento in oggetto, di produrre la necessaria documentazione e, successivamente, di darne piena pubblicizzazione, secondo il Regolamento;
  • che, riguardo all’anno 2009, dopo le diffide ad adempiere, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento in oggetto, si proceda alla pubblicazione della documentazione raccolta, nonché alla discussione in Consiglio Comunale circa le eventuali inadempienze.

Marco Scaloni
www.scaloni.it/popinga

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