Droghe, una nuova legge

Il 18 Novembre scorso è approdata in Senato la cosiddetta “legge Fini”, un giro di vite nei confronti del traffico e del consumo di stupefacenti. Il punto di forza, l’elemento innovativo della legge – si dice – è l’equiparazione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, sotto l’aspetto della pericolosità e delle sanzioni. L’approccio è: non esistono droghe leggere, la droga è droga. Detenere, cedere o consumare tali sostanze, non importa in che quantità, sono comportamenti puniti dalla legge. In particolare, possedendo più di una quantità massima prestabilita, si diventa spacciatori e si rischiano pene da uno a vent’anni di carcere, secondo la gravità; il consumo è comunque punito con sanzioni amministrative (il ritiro della patente, del porto d’armi, del permesso di soggiorno, ecc.) revocabili se l’interessato si sottopone a programma terapeutico, di cui si è certificato il buon andamento.

Dal punto di vista teorico ed etico l’impostazione “dura” sembra accattivante e miete consensi, a patto però di mettersi d’accordo su alcuni punti.
In primis, su cosa è droga e cosa non lo è. La distinzione non è per nulla facile: se definiamo droga ciò che produce alterazione mentale e percettiva creando dipendenza, allora dovremmo includervi anche il vino, il caffè e le sigarette. Inoltre, bisognerebbe capire in che misura una legge dello Stato può sanzionare un comportamento supposto auto lesivo per l’individuo. Ad esempio, fatta salva l’ovvia (ma non per tutti) distinzione tra peccato e reato, una legge che sanzionasse l’azione sommamente auto lesiva dell’integrità individuale – ovvero il suicidio – sarebbe probabilmente incostituzionale, per violazione dell’articolo 2. Più in generale, sarebbe da stabilire se il “diritto” alla salute (art. 32 della Costituzione) si traduce automaticamente in “dovere” alla salute. Se questo esistesse, e se quindi lo Stato avesse il potere sanzionatorio per farlo rispettare, perché si continuano a vendere i tabacchi in regime di monopolio? Delle due l’una: o il dovere alla salute esiste e il monopolio dei tabacchi è incostituzionale, oppure questo dovere non esiste ed è incostituzionale il divieto all’uso personale di stupefacenti. Tertium non datur.

Dal punto di vista pratico, invece, bisogna fare i conti con l’applicazione delle questioni di principio alla società fatta di persone in carne ed ossa. Il proposito del legislatore è quello di combattere un fenomeno sociale – mediante la repressione, la prevenzione, eccetera – senza “se” e senza “ma”, trattando le droghe leggere come le droghe pesanti ed assumendo che il consumo di droghe leggere sia l’anticamera per quelle pesanti. Si sente dire, infatti, che l’80% dei consumatori di droghe pesanti (eroina e cocaina in primis) ha iniziato facendo uso di droghe leggere come la marijuana o l’hashish. E questo cosa prova? Per dimostrare che da una certa premessa segue una certa conclusione, è un non-senso logico osservare la conclusione e cercare di inferire la premessa. Se chiedessimo agli eroinomani se da bambini bevevano latte, probabilmente il 100% ci risponderebbe di sì. Dovremmo forse dedurne che l’uso di latte, specialmente in tenera età, apre la strada al consumo di eroina? Tutti gli alcolizzati hanno cominciato con un bicchiere di vino, ma qualcuno se la sentirebbe di proibire il vino perché c’è chi eccede fino al bottiglione? Se un nesso tra il consumo di marijuana ed eroina esiste, esso trova semmai ragione nella contiguità o nella coincidenza dei rispettivi mercati: ad uno spacciatore del mercato nero conviene ovviamente vendere droghe pesanti (più remunerative e generatrici di dipendenza fisica) piuttosto che droghe leggere (che non creano dipendenza fisica). Se non altro per una questione di marketing: bisogna fidelizzare la clientela.

Dal punto di vista legale, poi, uniformando le pene per lo spaccio di marijuana ed eroina, siamo davvero sicuri di ridurre lo spaccio e la conseguente diffusione? Se deve rischiare lo stesso numero d’anni di carcere, uno spacciatore opta per lo spaccio di droghe pesanti che, come dicevamo poco fa, sono più remunerative. L’approccio del proibizionista, fondato sull’equazione “io non lo farei = nessuno lo deve fare”, è assoluto, etico: c’è il Male da estirpare e bisogna farlo con tutti i mezzi, ad ogni costo. Non si rende conto che, molto spesso, crea problemi maggiori di quelli che pretende di combattere. Le leggi proibizioniste sulle droghe, in particolare quelle leggere, hanno il merito d’aver trasformato negli ultimi 40 anni un problema socio-sanitario in una questione d’ordine pubblico. Esattamente come avvenne negli Stati Uniti degli anni ’20 con il diciottesimo emendamento, che proibiva la vendita e il consumo di alcolici: anni dopo l’approvazione della legge, bevevano praticamente tutti, anche quelli che prima erano astemi; la pericolosità del prodotto era aumentata perché l’alcol era di pessima qualità non essendoci alcun controllo nel mercato nero; la malavita faceva affari d’oro sui traffici e i crimini aumentavano. È vero: la polizia girava per cantine sequestrando tonnellate di whisky e arrestando migliaia di persone, così come oggi si sequestrano quintali di fumo sui tir provenienti dall’Albania, ma questo significava (e significa) ridurre il problema oppure cercare di svuotare il mare con un cucchiaino? E ancora: un tizio sorpreso allora a farsi una birra era veramente un delinquente? E uno che oggi si fa uno spinello può essere considerato un delinquente?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.