I documenti delle sedute delle Commissioni consiliari sono davvero pubblici?
M’è venuto questo dubbio l’altro giorno, quando un gentile funzionario comunale m’ha detto al telefono, riportando autorevole fonte istituzionale, che la mia richiesta di avere la registrazione audio di una seduta di Commissione non poteva essere soddisfatta. A quanto pare, le registrazioni audio delle sedute sono usate “internamente per redigere i verbali” (di quella in oggetto, il funzionario dice di avere una copia su cassetta), ma non possono essere diffuse.
Siccome la spiegazione non mi convince, ho scritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale per avere qualche chiarimento. Di seguito il testo della richiesta formale di accesso ai documenti.
Si tratta della seduta della V Commissione Consiliare “Cultura, Promozione e Turismo” del 14 maggio 2012, avente in ordine del giorno l’“incontro con i rappresentanti di Categoria delle Imprese Balneari per illustrare le problematiche inerenti la direttiva Bolkestein e l’emissione delle ricevute fiscali”. Della seduta, per il momento, è disponibile solo il verbale.
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Ai Sigg. Maurizio Mangialardi, Sindaco del Comune di Senigallia
Enzo Monachesi, Presidente del Consiglio Comunale
e p.c. ai Sigg. Alessandro Cicconi Massi, Vice Pres. del Cons. Com.
Enrico Rimini, Presidente della V Commissione
OGGETTO: richiesta di accesso alla registrazione audio integrale della seduta della V Commissione consiliare “Cultura, Promozione e Turismo” del 14/05/2012
PREMESSO CHE
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L’art. 22 lett. d) della legge 241/90 definisce «“documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale»;
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L’art. 22 comma 3 della stessa legge precisa che «Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6» e gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia;
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L’art. 22 comma 2 della stessa legge prevede che «l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela»
Il sottoscritto
CHIEDE
di potere aver copia della registrazione audio integrale della seduta della V Commissione consiliare “Cultura, Promozione e Turismo” tenutasi il 14 maggio u.s.
Si chiede risposta scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 e dell’art. 328 del Codice Penale (omissione di atti d’ufficio).
Un commento su “Ancora sulla trasparenza degli atti amministrativi”