{"id":1945,"date":"2009-11-12T00:07:10","date_gmt":"2009-11-11T22:07:10","guid":{"rendered":"http:\/\/scaloni.it\/popinga\/?p=1945"},"modified":"2009-11-12T00:38:07","modified_gmt":"2009-11-11T22:38:07","slug":"il-difensore-civico-quel-regolamento-va-rispettato","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/scaloni.it\/popinga\/il-difensore-civico-quel-regolamento-va-rispettato\/","title":{"rendered":"Il Difensore Civico: quel regolamento va rispettato"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><em>I Consiglieri Comunali assicurano informazioni sulle personali condizioni finanziarie, provvedendo a notificare il proprio stato patrimoniale ed economico, secondo le norme del regolamento.<\/em> (art. 30, comma 6, dello <a title=\"Statuto Comunale di Senigallia\" href=\"http:\/\/www.comune.senigallia.an.it\/senigallia\/inc\/redaction\/5294\/5468\/Statuto.pdf\">Statuto Comunale di Senigallia<\/a>)<\/p><\/blockquote>\n<p>Al Difensore Civico regionale, avv. <strong>Samuele Animali<\/strong>, abbiamo chiesto un parere riguardo alla pubblicit\u00e0 dello stato patrimoniale e finanziario dei consiglieri comunali di Senigallia, ed in particolare su due questioni:<\/p>\n<ol>\n<li> se il <a href=\"http:\/\/scaloni.it\/popinga\/anagrafe-pubblica-degli-eletti-a-senigallia-ce-forse\/\">Regolamento<\/a> approvato <a href=\"http:\/\/scaloni.it\/popinga\/podpress_trac\/web\/1909\/0\/delibera-cc-95_1994-04-26_con-allegato.pdf\">nel 1994<\/a> sia ancora valido e vigente;<\/li>\n<li>se l&#8217;accesso alla situazione patrimoniale di una qualsiasi persona, ed in particolare di un consigliere comunale, sia libero, ovvero se tale informazione sia di pubblico dominio, ed eventualmente con quali limitazioni.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ecco quanto ha gentilmente risposto l&#8217;ombudsman regionale, che ringraziamo di cuore.<!--more--><\/p>\n<p>Per quanto attiene il primo punto, fintanto che  la disposizione risulta contenuta nello <a title=\"Statuto Comunale di Senigallia\" href=\"http:\/\/www.comune.senigallia.an.it\/senigallia\/inc\/redaction\/5294\/5468\/Statuto.pdf\">statuto comunale<\/a> (art. 30 comma 6), va rispettata.  Del pari dovrebbe essere valido, seppure inapplicato,  anche il regolamento di cui alla delibera del 1994, proprio in forza della sopra citata disposizione che si chiude con la frase \u201c<em>\u2026 secondo le norme del regolamento<\/em>\u201d. Non vi \u00e8 motivo di ritenere che le normative citate dall&#8217;amministrazione (<a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/deleghe\/Testi\/03196dl.htm\">legge sulla privacy<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/data00\/000904_tu_eell_1-6.htm\">Testo Unico degli Enti Locali<\/a>, ndr) comportino un abrogazione automatica del regolamento per quanto non incompatibile.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019accessibilit\u00e0 alle informazioni che attengono alla situazione patrimoniale anche di consiglieri comunali, il cittadino pu\u00f2 avvalersi dell&#8217;art. 69 del <a href=\"http:\/\/www.dotconsul.it\/Norme%20tributarie\/DPR%20600_73\/DPR%20600_1973.htm\">d.P.R. n. 600\/1973<\/a>. Questo articolo disciplina la pubblicit\u00e0 degli elenchi dei contribuenti e, in particolare, demanda all&#8217;Amministrazione finanziaria la pubblicazione di alcuni elenchi di contribuenti, &#8220;<em>depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i comuni interessati<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>L&#8217;art. 69 del d.P.R. n. 600\/1973, ancorch\u00e9 parzialmente modificato dalla <a href=\"http:\/\/guide.supereva.it\/diritto\/interventi\/2001\/05\/42801.shtml\">legge n. 431\/1991<\/a>, reca &#8220;<em>una precisa scelta normativa di consultabilit\u00e0 da parte di chiunque di determinate fonti<\/em>&#8221; &#8220;<em>operata per favorire una trasparenza in materia di dati raccolti dalla pubblica amministrazione attraverso le dichiarazioni fiscali<\/em>&#8221; (v. provvedimento del 17 gennaio 2001, doc. web n. 41031, nota dell&#8217;Autorit\u00e0 del Garante della privacy del 13 ottobre 2000, cit., nonch\u00e9 provvedimento del 2 luglio 2003, doc. web. n. 1081728). Il Garante ha evidenziato che, &#8220;<em>come \u00e8 desumibile dai numerosi pronunciamenti di questa Autorit\u00e0 in materia di trasparenza, non vi \u00e8 incompatibilit\u00e0 tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicit\u00e0 di dati previste per finalit\u00e0 di interesse pubblico o della collettivit\u00e0<\/em>&#8221; (v., in particolare, provvedimento del 2 luglio 2003, cit.). Come ricorder\u00e0 la pubblicazione su internet dei medesimi dati aveva invece creato diverse perplessit\u00e0, ma solo in quanto compiuta indiscriminatamente e per questo non ricollegabile alla sussistenza di un particolare interesse pubblico.<\/p>\n<p>Nella deliberazione del Garante n. 23 del 14\/06\/2007, al punto 6.2 \u00e8 ben evidenziato come un ampio regime di conoscibilit\u00e0 sia previsto da specifiche disposizioni legislative anche per le situazioni patrimoniali di parlamentari e consiglieri di enti locali, seppure mediante differenti modalit\u00e0 di diffusione.<\/p>\n<p>Va infine precisato che le amministrazioni non possono conoscere l\u2019integrale contenuto delle dichiarazioni dei redditi, nelle quali possono essere contenute informazioni eccedenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati, alcune delle quali aventi natura \u201csensibile\u201d (vedi alcune tipologie di spese per le quali sono riconosciute apposite detrazioni d\u2019imposta).<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>avv. Samuele Animali<\/em><br \/>\nombudsman regionale<\/p>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;\">un    parere al riguardo, in particolare se conferma quanto detto dal suddetto    dirigente.<br \/>\nIn secondo luogo, le chiedo se le risulta che la situazione    patrimoniale di una persona qualsiasi, e in particolare di un consigliere    comunale, \u00e8 gi\u00e0 una informazione di pubblico dominio, alla pari delle denunce    dei redditi sulle persone fisiche. In altre parole se tali informazioni siano    accessibili liberamente da chiunque, senza che occorra una specifica delibera    di consiglio comunale.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I Consiglieri Comunali assicurano informazioni sulle personali condizioni finanziarie, provvedendo a notificare il proprio stato patrimoniale ed economico, secondo le norme del regolamento. (art. 30, comma 6, dello Statuto Comunale di Senigallia) Al Difensore Civico regionale, avv. 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